
È l’insieme delle norme che regolano i rapporti interni alla società: il diritto pubblico comprende le leggi che attengono alla sfera pubblica e allo Stato, il diritto privato sancisce i rapporti tra i singoli individui. I rapporti giuridici sono quindi l’espressione dei rapporti di produzione: «In un certo stadio, molto primitivo, di sviluppo della società sorge il bisogno di comprendere in una regola comune tutti gli atti della produzione, della spartizione e dello scambio dei prodotti, atti che ricorrono giornalmente; di provvedere a che il singolo si assoggetti alle condizioni comuni di produzione e di scambio. Questa regola, che dapprima è semplice consuetudine, diventa ben presto legge. Con la legge sorgono necessariamente degli organi incaricati di farla osservare: i pubblici poteri, lo stato. Procedendo l’evoluzione sociale, questa legge si sviluppa dando luogo ad una legislazione più o meno ampia. Più complicato diventa questo sistema, e più la sua terminologia si allontana da quella mediante cui si esprimono le condizioni usuali della vita economica. La legislazione acquista l’aspetto di un elemento indipendente, che fa derivare la giustificazione della propria esistenza e il motivo del suo ulteriore sviluppo non dai rapporti economici, ma da motivi propri, immanenti, poniamo dal concetto di volontà. Gli uomini dimenticano che il loro diritto deriva dalle condizioni della loro esistenza economica, nella stessa misura in cui hanno dimenticato la propria discendenza dagli animali» Engels, La questione delle abitazioni, p. 123.
L’origine, la funzione, lo sviluppo del diritto risiedono dunque nella società, e poiché questa è l’insieme dei rapporti di produzione e di scambio e delle forme sovrastrutturali ad essi connessi (Famiglia, Stato, Ideologia) ne deriva che, nella società divisa in classi in cui prevalgono i rapporti della proprietà privata e dello scambio, è possibile solo un diritto di classe e più propriamente il diritto della classe dominante.
Tutte le leggi, gli aggiornamenti, i cambiamenti del diritto sono il riflesso dei mutamenti economici, ma più esattamente esprimono gli interessi della classe in ascesa o dominante. Fino alla repubblica di Amalfi, ad esempio, non esisteva un diritto marittimo: la sua istituzione derivò da condizioni oggettive, ma la regolamentazione dei rapporti esistenti tra i proprietari di navi, sancì fondamentalmente l’interesse della borghesia nello specifico settore del commercio marittimo (Capitale commerciale). Il diritto, proprio per non cadere in contraddizione con sé stesso, deve imporsi, cioè deve essere esercitato attraverso il potere: «il diritto è un potere organizzato dalla classe dominante»; in questo senso diritto e Stato sono elementi inscindibili del dominio di classe.
Ovviamente questo classismo di fondo del diritto non è riflesso meccanicamente nelle leggi, e ciò per due motivi:
- che costituisce comunque un’astrazione e una concettualizzazione dei rapporti reali;
- che come corpo dottrinario deve tener conto della sua logica interna.
In altri termini il diritto diventa una concezione ideologica, che si pone nei confronti della realtà sociale in un rapporto dialettico: nato dalla base economica, «reagisce su questa e può, entro certi limiti, modificarla». Esiste quindi la possibilità di una funzione rivoluzionaria del diritto, nella misura in cui la «legge può essere anche creativa». L’esempio più noto è dato da Marx nel I libro del Capitale a proposito della riduzione della giornata lavorativa, che ha rappresentato un’affermazione politica e giuridica del proletariato di portata rivoluzionaria: «Al pomposo catalogo dei diritti inalienabili dell’uomo, subentra la Magna Charta di una giornata lavorativa limitata dalla legge, la quale chiarisce finalmente quando finisce il tempo veduto dall’operaio e quando comincia il tempo che appartiene all’operaio stesso» p. 326.
Ma esiste un altro aspetto del diritto borghese decisivo per il proletariato: tutte le leggi e le norme che regolano i rapporti tra la classe degli sfruttatori e la classe degli sfruttati, devono tener conto del fatto che questi ultimi non possono essere totalmente distrutti perché sono la condizione dell’esistenza dei primi. Solo lo sfruttato, se vuol far valere il proprio diritto, deve distruggere lo sfruttatore; secondo Stučka: «La lotta di classe rivoluzionaria consiste, dunque, nella lotta per il diritto, a causa del diritto, in nome del proprio diritto di classe».
In una concezione marxista della società, i diritti sanciti dalla democrazia borghese costituiscono in gran parte una finzione giuridica perché fondati su una disuguaglianza fondamentale dei «cittadini» (Democrazia borghese).
Finzione giuridica: Un concetto che indica come l’uguaglianza formale dei cittadini davanti alla legge nasconda in realtà una profonda e strutturale disuguaglianza economica e sociale tra le classi sfruttate.
Potere organizzato: La definizione marxista del diritto inteso come l’insieme delle norme imposte dalla classe dominante attraverso lo Stato per garantire la persistenza dei rapporti di proprietà e lo scambio dei prodotti.
Rapporti di produzione: L’insieme delle relazioni sociali e materiali che gli uomini stabiliscono tra loro nel processo di creazione dei beni necessarie a regolare la vita economica attraverso la legge e la consuetudine.
Dizionario enciclopedico marxista
a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare di Torino
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